Co-Working: la giunta approva le linee guida

1 dicembre 2015
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Oggi in Giunta su proposta mia e di Paolo Apicella abbiamo approvato le linee guida per le attività di co-working nel nostro Comune. Una proposta giunta dai commercianti che abbiamo fatto nostra. In pratica si prevede come utilizzare con due attività diverse lo stesso locale. Oltre all’evidente risparmio sui costi fissi spero che questa opportunità generi anche occasioni commerciali nuove e che le due attività possano in sinergia offrire qualcosa di nuovo. Di seguito il testo. Ulteriori informazioni presso il settore commercio del Comune.

LINEE GUIDA PER ATTIVITA’ DI CO-WORKING IN AMBITO COMMERCIALE
Il Co-working è un nuovo modello organizzativo in cui più imprese o studi professionali insediano la propria attività nello stesso locale mantenendo comunque la propria indipendenza.
Con le presenti linee guida il Comune di Savona intende delineare modalità operative per i soggetti che intendano dare attuazione a tale modello organizzativo in ambito commerciale.
Le linee guida, a carattere sperimentale, sono definite nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio, in particolare la L.R. n. 1/2007 e successive modificazioni.
Soggetti che possono attivare il co-working:
Le imprese che possono attivare il co-working, ovvero l’insediamento di più attività in un’unica unità immobiliare, possono essere della stessa tipologia o di diversa fattispecie:
più esercizi commerciali;
più esercizi di somministrazione;
esercizi commerciali con attività di somministrazione;
esercizi commerciali/di somministrazione con attività artigianali per le quali è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (acconciatori, estetisti, panificatori);
esercizi commerciali/ di somministrazione con attività artigianali per le quali NON è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (gelaterie, pasticcerie, sartorie, ecc.);
esercizi commerciali/ di somministrazione con attività soggette a norme di Pubblica Sicurezza e/o altre attività (Agenzie di Affari, Noleggio senza conducente, rimessa);
attività per le quali è prevista la presentazione di SCIA/COMUNICAZIONI.
La superficie aperta al pubblico, così come indicata dall’articolo 14 lettera b) della legge della Regione Liguria 1/2007 ss.mm.ii., di un locale utilizzato in co-working non può complessivamente superare la superficie netta di vendita massima prevista per un esercizio di vicinato, differenziata nelle varie zone urbanistiche.
A titolo esemplificativo, la superficie netta di vendita massima per un esercizio di vicinato è di mq. 250, ridotta nelle zone di tipo “A” a mq. 100 nel caso l’esercizio sia adibito alla vendita di prodotti alimentari e mq. 150 per i non alimentari.
Il locale sede delle varie attività sarà unico e con accesso indifferenziato. Al suo interno la suddivisione degli spazi afferenti alle singole attività dovrà essere ben evidente con organizzazione dell’area in modo tale che chiunque possa facilmente individuarle, senza necessariamente porre separazioni fisiche.
La pratica autorizzativa o di SCIA dovrà essere corredata da planimetria quotata riportante la definizione delle superfici occupate dalle singole attività; dovranno essere evidenziate le varie attività con annessa dichiarazione delle metrature assegnate ad ognuna oltre che l’indicazione della superficie complessiva massima aperta al pubblico ed eventuali altri spazi dichiarandone l’utilizzo e superfici. Qualsiasi altra richiesta di autorizzazione o SCIA inerente aspetti comuni del locale, che sia proposta anche da una sola attività, deve essere corredata da espresso assenso da parte di tutti gli imprenditori presenti nell’attività di co-working.
Tutti gli esercenti sono tenuti all’osservanza ed al rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e regolamentari inerenti lo svolgimento delle singole attività, comprese quelle igienico-sanitarie, quelle relative al lavoro, alla sicurezza e quelle fiscali.
Quali pratiche attivare:
Co-working tra più esercizi commerciali.
Per ogni attività deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per l’apertura di esercizi di vicinato, con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale, come sopra meglio specificato.
Co-working tra più esercizi di somministrazione
Gli esercizi di somministrazione presenti devono rispettare i criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 564 del 17/12/1992.
Per ogni attività deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività oppure richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione in zona sottoposta a tutela, con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato.
Co-working tra esercizi commerciali con attività di somministrazione
Per ogni attività deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per l’apertura di esercizi di vicinato e per gli esercizi di somministrazione Segnalazione Certificata di Inizio di Attività oppure richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione in zona sottoposta a tutela, con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di somministrazione restano valide le disposizioni di cui ai punti precedenti.
Co-working tra esercizi commerciali/attività di somministrazione ed attività artigianali per le quali è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (acconciatori, estetisti, panificatori)
Per ogni attività deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e, per gli esercizi di somministrazione, Segnalazione Certificata di Inizio di Attività oppure richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione in zona sottoposta a tutela con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di somministrazione restano valide le disposizioni di cui ai punti precedenti.
Co-working tra esercizi commerciali/di somministrazione ed attività artigianali per le quali NON è prevista presentazione di SCIA o altro titolo abilitativo presso lo SUAP (gelaterie, pasticcerie, sartorie, ecc.)
Per ogni attività di commercio deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, per gli esercizi di somministrazione Segnalazione Certificata di Inizio di Attività oppure richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione in zona sottoposta a tutela, con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato.
Le attività artigianali che non necessitano di presentazioni di pratiche presso il Comune devono comunque essere registrate presso la locale Camera di Commercio nell’Albo Artigiani.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attivita di somministrazione restano valide le disposizioni di cui ai punti precedenti.
Co-working tra esercizi commerciali/ di somministrazione ed attività soggette a norme di Pubblica Sicurezza e/o altre attività in genere (Agenzie di Affari, Noleggio senza conducente, rimessa)
Per ogni attività di commercio deve essere presentata una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e, per gli esercizi di somministrazione Segnalazione Certificata di Inizio di Attività oppure richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione in zona sottoposta a tutela, per le altre attività dovranno essere inoltrate SCIA o comunicazioni in ottemperanza alle disposizioni di legge specifiche, con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attivita di somministrazione restano valide le disposizioni di cui ai punti precedenti.
Co-working tra attività per le quali è prevista la presentazione di SCIA/COMUNICAZIONI (Agenzie di Affari, Noleggio senza conducente, rimessa, acconciatori, estetisti ecc) senza la presenza di attività commerciali e di somministrazione.
Nel caso di esercizio nello stesso locale di più attività non commerciali e non di somministrazione, per le quali è prevista per la loro attivazione la presentazione di SCIA o COMUNICAZIONI varie, l’esercente titolare di ogni attività dovrà inoltrare le documentazioni richieste dalla normativa vigente o da specifici regolamenti con allegati, oltre che gli abituali documenti richiesti, anche la planimetria complessiva del locale come sopra meglio specificato. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di somministrazione restano valide le disposizioni di cui ai punti precedenti.
Requisiti dei locali
I locali utilizzati per l’attività devono avere destinazione commerciale e possedere tutti i requisiti che li rendono idonei all’esercizio delle attività che vi si intendono insediare.
Considerato che soto il ptofilo urbanistico/edilizio non sono previsti frazionamenti dell’unità immebiliare le dichiarazioni e certificazioni allegate alla SCIA commerciale che riguardano i locali sede delle attività dovranno esplicitamente riferirsi sia lle parti di uso esclusivo dell’attività che alle parti comuni o gestite in modo unitario.