Respinto il ricorso della Società Albamare

12 febbraio 2015
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Con soddisfazione, ho ricevuto la notizia che il TAR Ligure ha respinto il ricorso della Società Albamare contro il Comune di Savona per aver eliminato dal Piano Urbanistico di Savona una grande operazione edilizia sulla Collina di Ranco che si sviluppava al confine con Albisola Marina. Ne avevamo discusso a lungo con i Tecnici del Comune e la preoccupazione che ad una nostra scelta così radicale assunta per non deturpare una delle parti più belle della nostra collina potesse vederci socconbenti in un giudizio amministrativo era alta. Invece il TAR ci ha dato ragione. Ci sono molte “cicale” che parlano del verde e del cemento e non sanno di che parlano. Poi ci sono quelli che si assumono la responsabilità di fermarlo dove non serve. Io preferisco far parte di questa categoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, proposto dalla Immobiliare Albamare spa con sede a Savona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi ed Ilaria Greco, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11 .l;
contro
Comune di Savona in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Mauceri, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via XII ottobre 2/63
Regione Liguria in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’awocato Marina Crovetto, con domicilio eletto presso di lei a Genova in via Fieschi 15
Provincia di Savona in persona del presidente in carica non costituita in giudizio
per l’annullamento
del PUC di Savona pubblicato il 15.2.2012
della deliberazione 29.10.2001, n. 72 del consiglio comunale di Savona
della deliberazione 22.3.2005, n. 15 del consiglio comunale di Savona
della deliberazione 2.12.2005, n. 1530 della giunta della regione Liguria e
dell’allegato voto del CTR reso nelle date 25.10.2005 e 8.11.2005, n. 3;
della deliberazione 11.10.2005, n. 199 della giunta della provincia di Savona e
dell’allegato voto 6.10.2005, n. 595 del ctu provinciale;
delle deliberazioni 31.7.2008, n. 38, 20.1.2009, n. 3, 5.3.2009, n. 16 e 20.3.2009, n. 18 del consiglio comunale di Savona;
della deliberazione 5.3.2009, n. 17 del consiglio comunale;
della deliberazione 20.3.2009, n. 19 del consiglio comunale;
della deliberazione 29.1.2010, n. 113 della giunta della regione Liguria e dell’allegato voto del CTU 22.12.2009, n. 49;
della deliberazione 3. 8.2010, n. 20 del consiglio comunale;
del provvedimento 23.12.2010, n. 9479/2010 del comune di Savona;
della deliberazione 4.10.2011, n. 36 del consiglio comunale;
del provvedimento 22.12.2011, n. 8936/2011 del comune di Savona e dell’allegato
voto CTUP 21.12.2011, n. 700;
della deliberazione 26.1.2012, n. 5 del consiglio comunale;
dell’avviso 31.1.2012 del sindaco di Savona;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Liguria e del comune di Savona;
visti gli atti e le memorie depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Immobiliare Albamare spa si ritiene lesa dalle determinazioni elencate
nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato l’atto 10.4.2012, depositato il 20.4.2012, affidato alle seguenti censure:
violazione degli artt. 38, 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, difetto di istruttoria.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 5 del dpr 8.9.1997, n. 357 e delle deliberazioni 8.6.2001, n. 646 e 7.4.2006, n. 32 della giunta della regione Liguria, difetto del presupposto e dell’istruttoria, travisamento.
Violazione degli artt. 39, 40 e 80 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, violazione dell’art. 69 della legge citata, difetto del presupposto, travisamento del fatto, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere.
Violazione sotto altro profilo degli artt. 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 69 della legge stessa, difetto del presupposto, contraddittorietà intrinseca, difetto di motivazione e dell’istruttoria.
Violazione dell’art. 69 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, carenza del nulla-osta regionale.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e seguenti della legge regione Liguria
4.9.1997, n. 36, violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica, difetto del presupposto, dell’istruttoria e della motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà.
Violazione dell’art. 40 comma 7 e 8 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, difetto del presupposto.
Si sono costituiti in giudizio la regione Liguria ed il comune di Savona chiedendo
entrambi la reiezione del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
L’impugnazione ha riguardo al PUC di Savona giunto alla sua approvazione all’esito di un complesso procedimento durato molti anni.
Il primo motivo sottolinea proprio tale anomalia, denunciando che il tempo trascorso tra gli atti iniziali del procedimento e le definitive deliberazioni approvative ha reso impossibile la corretta valutazione dei pareri e degli interventi occorsi.
In particolare la provincia di Savona e la regione Liguria formularono l’avviso di rispettiva competenza oltre tre anni prima dell’adozione del progetto definitivo, permettendo che in questo frattempo si accumulasse un corposo materiale normativo che avrebbe mutato l’oggetto delle determinazioni da assumere.
La difesa comunale e regionale oppongono l’irrilevanza del tempo trascorso, denunciando in prima battuta che la censura è carente nell’indicazione dell’interesse concreto sotteso alla sua deduzione, posto che essa non precisa quale sia l’utilità che deriverebbe da una pronuncia cassatoria, posto che le norme sopravvenute non corroborano le aspirazioni ad ottenere una più ampia possibilità edificatoria dei sedimi interessati.
I1 collegio non può condividere quest’ultimo rilievo, posto che sussiste pur sempre l’interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento, cosa che potrebbe consentire un assetto degli interessi teoricamente differente da quello risultato dagli atti impugnati.
La censura ammissibile sotto questo profilo va tuttavia riguardata sotto un ulteriore angolo prospettico. Risulta infatti che l’interessata presentò il 21.12.2004 un progetto per conseguire l’edificabilità delle aree di che si tratta, cosa che sembra il PRG previgente ammettesse, ma che il dirigente comunale comunicò con tempestiva nota 28.12.2004, n. 42676 che la giunta “. . . nella seduta del 16.12.2004, ha determinato di stralciare il distretto di Albamare dal PUC in itinere, attribuendo alla relativa area la determinazione di ambito Ep (aree di presidio ambientale) con una individuazione all’interno di una enucleazione An (trattasi di un’area incentivata alla concentrazione degli insediamenti di nuova previsione in territorio agricolo e/o di presidio) . .. in conformità alla suddetta determinazione, l’intervento . . . non risulta compatibile con le scelte e le previsioni urbanistiche espresse da questa Amministrazione . . . 7 7
Per l’annullamento di tale determinazione l’odierna ricorrente notificò l’atto 7.3.2005, ma l’impugnazione non risulta essere stata coltivata, tanto che il presidente del tribunale amministrativo dichiarò la perenzione del ricorso con il decreto 13.6.2011, n. 1737.
Tale comportamento della ricorrente non vale a rendere inammissibile l’impugnazione in rassegna, posto che la serie di atti successivi alla deliberazione della giunta richiamata dalla missiva dirigenziale sopra menzionata potrebbe avere orientato in senso anche difforme l’orientamento dell’amministrazione civica di Savona; la lettura degli atti di causa convince tuttavia che per quel che riguarda il distretto Albamare non si è mai verificato alcun ripensamento da parte del comune, così come l’intendimento contestato è rimasto fermo anche negli atti provinciali e regionale. A quest’ultima asserzione non ostano i rilievi mossi dalla ricorrente con il sesto motivo di impugnazione che sarà approfondito in prosieguo, e che è relativo al differente trattamento operato per l’analogo sedime ubicato nel comune limitrofo di Albisola Marina. Non è infatti allegata alcuna argomentazione che potrebbe indurre a considerare del tutto assimilabili le situazioni in raffronto.
La premessa così posta relativa ai primi atti del procedimento è funzionale alla comprensione anche delle altre questioni sollevate in causa.
Le argomentazioni addotte a sostegno dell’accoglimento della prima censura sono nel senso che la legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 ha scandito i tempi e le fasi necessari per giungere all’approvazione dello strumento comunale, ha previsto la corretta modalità di acquisizione dei pareri e degli interventi da parte dei soggetti legittimati, ma non ha consentito la dilatazione nel tempo della serie di atti in modo da rendere in fatto inutili i contributi apportati.
I1 collegio rileva innanzitutto che la legge urbanistica regionale ha adottato un profilo con scansioni meno precise e stringenti di quelle che caratterizzavano – almeno in origine – le fasi procedimentali previste dalla legge 17.8.1942, n. 1150.
L’innovazione si spiega considerando che nei molti anni trascorsi tra l’entrata in vigore delle citate normative l’adozione degli atti in materia urbanistica si è resa più problematica sotto molti profili.
Non è infatti più possibile argomentare sulla pianificazione del territorio in termini strettamente urbanistici, atteso che il legislatore nazionale e regionale – nonché quello comunitario – hanno giustapposto ulteriori interessi di cui le amministrazioni pubbliche devono tener conto nella redazione degli strumenti urbanistici. Non a caso nelle memorie delle parti si discorre della mancanza o del tempo trascorso per acquisire parei, nulla-osta od altri apprezzamenti in materia paesistica, alberghiera, commerciale ed ambientale.
Si tratta di evidenti appesantimenti che hanno indotto le amministrazioni interessate a dar corso ad approfondimenti che non hanno riguardato soltanto il sito di interesse per i ricorrenti; al contrario, la lettura delle determinazioni prodotte convince che sono stati altri gli argomenti che hanno comportato gli innegabili ritardi nello svolgimento della serie dei atti.
Conclusivamente sul punto può osservarsi che le indubbie dilazioni occorse durante le varie fasi del procedimento non risultano aver intaccato l’interesse sostanziale della ricorrente ad una corretta ed aggiornata valutazione del suo interesse pretensivo dedotto avanti l’autorità, ma che non v’è prova che i ritardi siano incidenti sull’apprezzamento che la legge impone per giungere al corretto trattamento urbanistico delle aree a disposizione.
I1 motivo è pertanto infondato e va respinto.
Con il secondo articolato motivo la ricorrente denuncia innanzitutto il vizio di carente istruttoria in quanto il progetto preliminare era sprovvisto di numerosi atti, ed in particolare delle relazioni sui SIC ‘Foresta di Cadibona7 e ‘Rocca del1’Adelasia’, documenti essenziali per consentire alla regione Liguria di formulare una corretta valutazione di incidenza sul progetto preliminare del piano. La p.a si è pertanto dovuta interessare due volte della questione, ponendo in atto una reiterazione dell’esercizio del potere amministrativo che la legge regionale non prevede, dal che l’illegittimità denunciata.
I1 collegio si è già espresso in argomento nel 2014 (sentenza, n. 13) rilevando che la
potestà regionale di esprimersi sull’apprezzabilità ambientale del piano non è limitata alla fase preliminare dell’adozione; le osservazioni svolte in precedenza circa l’oggettivo appesantimento che connota le fasi di scrittura delle regole della pianificazione del territorio inducono infatti ad interpretare le norme in argomento
(essenzialmente l’art. 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36) nel senso che non è illegittimo che la regione si sia ripronunciata sull’incidenza ambientale del progetto del piano dopo l’intervenuta acquisizione degli atti originariamente mancanti.
Con una seconda doglianza (2b) la ricorrente lamenta l’assenza di altri atti rilevanti che connotò la fase preliminare, così da costringere la regione a violare l’art. 39 della legge urbanistica, adottando una seconda determinazione sulla compatibilità dello strumento con le norme vigenti e con gli orientamenti invalsi nell’amministrazione.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, posto che sin dal 2005 l’amministrazione regionale (voti del CTR 25.10 e 8.11) aveva ritenuto di imporre lo stralcio delle aree per cui è lite dal novero di quelle sfruttabili urbanisticamente, attesa la loro natura di presidio ambientale in quanto collocate a cavaliere del crinale degli ultimi rilievi che si affacciano sul mare. L’indirizzo politico amministrativo al riguardo non è mai mutato, sì che la deduzione del vizio istruttorio è scollegata dalla consistenza del bene della vita concretamente perseguito dall’interessata.
Anche il secondo motivo è pertanto infondato e va disatteso.
La terza censura riguarda il parere espresso dalla regione Liguria in merito al progetto preliminare del PUC nonché l’avviso formulato dal medesimo ente in ordine alle modifiche del piano paesistico (PTCP), un’attività quest’ultima che non può che essere propria dell’unica fase in cui la regione esamina lo strumento comunale: la tesi esposta dall’interessata è nel senso che all’ente competente è dato pronunciarsi in una sola occasione, sì che l’atto di giunta 2.12.2005, n. 1530 è viziato in quanto la p.a. ha in parte rinviato le proprie determinazioni, disponendo ulteriori profili istruttori.
I1 collegio non ritiene di potersi discostare sul punto da quanto deciso con la sentenza
9.1.2014, n. 13 nella parte in cui si era ritenuto che l’espressione del potere consultivo previsto dall’art. 39 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 non inibisca alla regione di ripronunciarsi, ove la prima determinazione non sia stata esaustiva. L’unicità di tale passaggio procedimentale non è desumibile dalla legge, e del resto sembrerebbe contrario al principio di economicità imporre all’ente competente la formulazione di un avviso negativo, quando la complessa e costosa fase di approvazione di un piano urbanistico può essere portata a compimento con un più semplice doppio passaggio degli atti presso la medesima amministrazione.
I1 motivo è pertanto infondato e va disatteso.
Quanto ora esposto nella trattazione del terzo motivo comporta la reiezione anche della quarta censura con cui la ricorrente lamenta che la regione abbia espresso in due occasioni il parere previsto dall’art. 39 della legge regone Liguria 4.9.1997, n. 36, senza invece orientarsi per l’adozione o per il diniego del solo nulla-osta che la legge prevede per la fase disciplinata dall’art. 69. Le ragioni di economicità menzionate in precedenza convincono che sarebbe stata incongrua la retrocessione degli atti alla fase prodromica della formazione del PUC, quando si trattava soltanto di riapprezzare dei profili che erano sfuggiti alla prima verifica soltanto per carenze documentali.
Anche questo motivo va pertanto disatteso.
Con la quinta censura la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione regionale con cui è stato mutato il PTCP in conseguenza dell’approvazione del PUC, in quanto la competenza a determinarsi avrebbe dovuto essere riconosciuta in capo al consiglio regionale e non già alla giunta come è stato nella specie.
Si tratta di un’ipotesi regolata dall’art. 69 della legge regionale 36 del 1997, che riguarda le modificazioni del piano paesistico da approvare in conseguenza – tra l’altro – dell’introduzione di nuovi PUC. La disposizione denunciata regola la competenza imponendo la necessaria acquisizione del nulla-osta consiliare solo indeterminati casi che ricorrono allorché non si tratta di semplici spostamenti confinari a fini di precisazione, o quando si tratta di distretti di trasformazione, conservazione o mantenimento.
La lettura delle deliberazioni della giunta regionale 2.12.2005, n. 1530 e del nulla osta 27.1.2010 che ha fatto proprio il voto del CTR 22.12.2009, n. 49 chiarisce che l’attività regionale relativa ai terreni di che si tratta è consistita nel “. . . contenuto spostamento del perimetro fra i regimi IS-MA e TU . . . in terreni destinati dal PUC
al presidio ambientale.. .”; si tratta pertanto di un richiamo letterale alle ipotesi normative che non prevedono la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere che occorresse il nulla-osta consiliare, derivando da ciò l’infondatezza del motivo.
La sesta doglianza riguarda soprattutto l’illogicità e la contraddittorietà degli atti che
hanno imposto un regime urbanistico restrittivo alle aree di proprietà dell’interessata, mentre gli analoghi terreni ubicati nel confinante comune di Albissola Marina sono stati ritenuti idonei dalla provincia di Savona e dalla regione Liguria all’edificazione richiesta dalla proprietà.
In precedenza i due comuni avevano ritenuto di regolare con un PRIS esteso ad entrambi gli enti le aree in questione, e l’amministrazione di Albissola Marina non ha mutato avviso consentendo lo sfruttamento edilizio del crinale delle colline prospicienti il mare. La regione Liguria e la provincia hanno assecondato tale orientamento, sì che appaiono Illegittimi gli atti di tali enti che hanno assunto un atteggiamento opposto per quel che riguarda i terreni ubicati a Savona.
Le censure riguardano allora le determinazioni del comune e della provincia di Savona e della regione Liguria che non hanno fatto cenno alla natura necessariamente unitaria dei sedimi di proprietà della ricorrente che è stata riconosciuta come tale dal comune di Albissola Marina e dagli enti maggiori.
Il collegio deve richiamare a tale riguardo l’orientamento che la giunta di Savona aveva espresso sin dal 16.12.2004 (atto 28.12.2004, n. 42676 del dirigente comunale menzionato in precedenza) volto ad assegnare un regime urbanistico assai restrittivo al distretto di proprietà della ricorrente; non è poi provato che tra i due enti locali fossero stati stipulati accordi vincolanti per la protrazione del regime sovracomunale della pianificazione del territorio che era stata attuata in precedenza. Oltre a ciò va richiamato quanto sopra osservato relativamente all’assenso sempre prestato da provincia e regione all’orientamento assunto dal comune di Savona sulla specifica questione.
Le argomentazioni ora esposte e soprattutto la menzione della risalente presa di posizione della giunta chiariscono anche la ragione per cui l’amministrazione non ritenne di prendere in considerazione la proposta della ricorrente contenuta nelle osservazioni presentate per richiedere il ripristino dell’originario distretto di trasformazione TR2, che contemplavano un ambito destinato all’edilizia
residenziale pubblica ed uno votato all’edilizia residenziale.
I1 comune aveva evidentemente deciso di destinare diversamente il sedime, sì che va seguita la giurisprudenza consolidata in materia, che ritiene non necessaria l’analitica risposta alle osservazioni al PRG (o PUC), allorché esse prefigurino un assetto del territorio del tutto dissonante da quello definito nel progetto preliminare.
Le censure dedotte con il sesto motivo sono pertanto infondate e vanno disattese.
L’ultimo motivo proposto denuncia l’illegttimità della determinazione dirigenziale della provincia di Savona (23.12.2011) che avrebbe dovuto dare atto (art. 40 della
legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36) dell’avvenuta conclusione del procedimento di approvazione del PUC, e ne ha invece aperto una nuova fase richiedendo al comune integrazioni e risposte a precisazioni. Ciò comporta una violazione della ricordata
prescrizione di legge, con la conseguente illegittimità dello strumento.
Il tribunale deve ricollegarsi a questo riguardo a quanto osservato in precedenza in ordine alla necessaria economicità che deve regolare il dispiegarsi dell’attività amministrativa.
Si tratta, a ben vedere, di questioni attinenti alla lettura delle norme introdotte dal PUC in relazione alle disposizioni degli strumenti sovraordinati o di prevalenza delle distinte disposizioni; dopo la pubblicazione di tale determinazione che ha subordinato l’efficacia del PUC all’assenso comunale ai rilievi esposti, risulta che il comune si è adeguato con la deliberazione del consiglio comunale 26.1.2012, n. 5.
Oltre a ciò va notato che le questioni poste dal dirigente provinciale con l’atto censurato non hanno avuto riguardo all’interesse sotteso alla proposizione della presente domanda.
Ne deriva che anche questo motivo non può ricevere favorevole considerazione, sì che il ricorso nel suo complesso va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
I1 Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti costituite che liquida in euro 3.000,00 (tremila/OO), oltre ad accessori per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
I1 29/01 /2015
IL SEGRETARIO
( Art. 89, co 3, cod. proc.amm. )